1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L'autorizzazione è data con decreto motivato»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.
3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni».